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DECRETO GSA: primi chiarimenti VVF: le novità punto per punto
DECRETO GSA: primi chiarimenti VVF: le novità punto per punto

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DECRETO GSA: primi chiarimenti VVF: le novità punto per punto

20 Ottobre 2021 da Antonio Mazzuca

Dopo i chiarimenti sul DECRETO CONTROLLI (Circ. n.14804/21), dal Corpo Nazionale una nuova Circolare (DCPREV 15472 del 19/10/21) riporta i “Primi chiarimenti” sul DECRETO GSA – DM 02/09/2021.

La Circolare illustra il provvedimento, la sua struttura e la continuità con le attuali norme di prevenzione incendi e indica per punti le novità introdotte rispetto alla precedente normativa.

DECRETO GSA: cosa contiene?

Il Decreto GSA entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un’apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.

Le novità del DECRETO GSA

I VV.F. evidenziano alcuni passaggi della Circolare con le principali novità rispetto all’attuale normativa

PIANO DI EMERGENZA, le novità del DECRETO GSA

Queste le principali novità introdotte dal DECRETO GSA:

  1. la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato.
  2. L’art. 2 del Decreto identifica quindi i luoghi di lavoro in cui vige l’obbligo di predisporre un piano di emergenza:
  1. a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  2. b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  3. c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica lo agosto 2011, n. 151.
  • Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza: può adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (da inserire nel DVR come misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
  • Nel piano di Emergenza vanno inseriti i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro (nei casi di cui all’art.34 del TUS).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI: cosa dice il Decreto GSA?

Decreto GSA: art. 3

Allegato I al Decreto GSA

Nella Circolare i VVF ricordano che le indicazioni sull’informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro (ai sensi dell’art.36 e 37 del TUS) è uno specifico segmento della “gestione della sicurezza antincendio in esercizio “, un adempimento diverso dalla formazione degli addetti antincendio.

DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Decreto GSA: art. 4 e 5

Allegato III al Decreto GSA

Rispetto alla formazione/aggiornamento degli addetti antincendio, il decreto GSA, nel solco della normativa precedente, continua a:

  • richiedere, ai sensi del D.Lgs. 8112008, che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III.
  • lasciare ferma la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie
  • mantenere l’elenco che individua i luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l’attestato di idoneità tecnica
  • mantenere gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative.

Le novità introdotte dal GSA per la formazione/aggiornamento degli addetti antincendio:

  • periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III
  • specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
  • per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, possibile utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
  • tre percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente dal a 3, modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (indicato con la sigla AGG).

Formazione addetti e formazione lavoratori: le differenze

I VVF ricordano nella circolare che la formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.

REQUISITI DEI DOCENTI: le novità del Decreto GSA

Decreto GSA: art. 6 (requisiti dei docenti)

Allegato V al Decreto GSA (corsi per docenti)

I VV.F. sottolineano alcuni aspetti:

  • alla data di entrata in vigore del decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
  • i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica.
  • Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica) si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell’Allegato V.
  • Anche per i docenti è prevista l ‘obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sta predisponendo:

  • nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti
  • le indicazioni operative per l’organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti, (con successiva disposizione).

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