Partner ideale per i professionisti dell’antincendio

Sicurezza antincendio e nuovi D.M. settembre 2021, quali sono gli adempimenti del datore di lavoro?

DatA

Con l’entrata in vigore dei tre decreti ministeriali pubblicati a settembre 2021 è stato definitivamente abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

Il D.M. 10 marzo 1998 stabiliva i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indicava le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze e ha costituito per lungo tempo il principale riferimento progettuale per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non disciplinate da specifica regola tecnica verticale.

DM 10 marzo 1998: i decreti che lo sostituiscono

Quali sono i tre decreti che hanno sostituito il precedente decreto ministeriale?

  • D.M. 1 settembre 2021 cosiddetto Decreto Controlli “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 3, del D.Lgs.81/08”
  • D.M. 2 settembre 2021 cosiddetto Decreto GSA “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b), del D.Lgs.81/08”
  • D.M. 3 settembre 2021 cosiddetto Decreto Minicodice “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’art.46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D.Lgs.81/08”

 I tre decreti ministeriali  hanno portato al definitivo e graduale superamento del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

A causa di tutti questi cambiamenti è importante approfondire quali saranno gli obblighi dei datori di lavoro per il prossimo futuro. In questo articolo faremo un riepilogo riguardo quelli che saranno gli adempimenti e obblighi a carico dei datori di lavoro che dovranno attivarsi entro le scadenze.

DECRETO CONTROLLI

Con la pubblicazione del DM 01/09/2021 – cd. Decreto Controlli si completa l’aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Il Decreto stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II del decreto.

Sulla base del DM 01/09/2021 il datore di lavoro deve verificare i requisiti tecnico- professionali delle società di manutenzione presidi antincendio che è obbligata a servirsi di personale “esperto e qualificato”; predisporre il registro controlli ove annotare le verifiche del manutentore di TUTTE le attrezzature antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, luci di emergenza, etc.), da tenere costantemente aggiornato e realizzare la sorveglianza antincendio anche con personale interno preposto, con adeguata formazione circa le attrezzature antincendio e di emergenza in dotazione all’azienda

Il Registro Antincendio deve riportare le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori. Dovrà essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle autorità competente e del manutentore.

Proroga Decreto Controlli

Il decreto è entrato parzialmente in vigore il 25 settembre 2022 poiché le disposizioni del decreto riguardo la qualificazione del tecnico manutentore sono state prorogate di un anno a causa della non completa attuazione del percorso di qualifica, che rende di fatto non applicabile il decreto in relazione a questi aspetti. A riguardo è stato emanato il Decreto ministeriale 15 settembre 2022 “Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

E per questo decreto ministeriale, che modifica il DM 1 settembre 2021 prorogando al 25 settembre 2023 l’entrata in vigore dell’articolo 4, sulla qualificazione dei tecnici manutentori ( Modifiche del DM 1 settembre 2021: cosa indica il nuovo DM 15 settembre 2022?), c’era la necessità di ribadire la vigenza delle altre disposizioni non prorogate.

A questo proposito il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato una circolare di chiarimento, facendo seguito ad altre precedenti note e circolari di chiarimento sui tre decreti di settembre 2021, che conferma la vigenza delle disposizioni non prorogate e stabilite dal DM 1 settembre 2021. La circolare informa infine che “a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo”.

DECRETO GSA

Con la pubblicazione del DM 02/09/2021 – cd. Decreto GSA, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, si completa l’aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

Riguardo la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio e in amergenza come processo iterativo vengono evidenziato due concetti:

1) il concetto di sicurezza antincendio in esercizio, oltre che in emergenza

2) Il concetto di inclusività: riguarda TUTTI i lavoratori, non solo gli addetti al servizio antincendio, si passa dal concetto di persone “disabili” a quello di persone con “esigenze speciali” (INCLUSIVITA’) nella progettazione dell’emergenza e dell’evacuazione locali.

Il datore deve informare TUTTI i lavoratori sui rischi di incendio specifici del luogo di lavoro, ovvero in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività; ai lavoratori va fornita informazione circa la valutazione rischio incendio/analisi del rischio e le istruzioni operative specifiche che ricomprendano anche le attività da svolgere in esercizio. Inoltre deve nominare gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto.

È compito del datore anche redigere/aggiornare il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all’Allegato II che deve essere predisposto, oltre che nelle attività soggette al controllo da parte dei VVF e nei luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti, nel caso di attività aperte al pubblico caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 occupanti.

Un nuovo aspetto è la formazione degli addetti al servizio antincendio rispettando i nuovi percorsi formativi e aggiornamenti periodici. Finora non era prevista una specifica periodicità per l’aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che ora deve essere svolto entro 5 anni dalla data di ultima formazione effettuata (base o aggiornamento) o, se il corso è stato svolto da più di 5 anni, entro ottobre 2023.

DECRETO MINICODICE

Con la pubblicazione Decreto 3 settembre 2021 – cd. Decreto ‘Mini-Codice’, si completa il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso aggiornare le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro».

Il Decreto ‘Mini-Codice’ introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Regola la sicurezza antincendio per le attività a basso rischio NON normate e NON soggette, così da colmare un «buco» normativo.

In sostanza quali sono i principali adempimenti dei datori di lavoro?

  • verificare e adottare misure preventive, protettive, precauzioni di esercizio (rif. MINICODICE / CODICE) non solo procedure in emergenza, ma anche procedure operative “in esercizio”, durante l’attività quotidiana
  • effettuare/aggiornare la valutazione del rischio incendio e piano di emergenza (rif. MINICODICE CODICE / DECRETO GSA) verificare che l’attuale valutazione del rischio sia conforme e completa rispetto ai nuovi requisiti di legge
  • effettuare con  personale competente e qualificato i controlli e la manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio (rif. DECRETO CONTROLLI) accertare e pretendere che il personale esterno addetto alla manutenzione delle attrezzature antincendio sia qualificato come da prescrizione normativa
  • nominare e formare gli addetti antincendio e in-formare TUTTI i lavoratori sui rischi d’incendio dell’attività (rif. DECRETO GSA) i rischi di incendio devono essere condivisi con TUTTI i lavoratori attraverso corsi mirati di acquisizione informazione e consapevolezza
  • realizzare le prove di emergenza periodiche (annuale) con tutti i lavoratori (rif. DECRETO GSA) la simulazione mira a verificare ed educare i comportamenti di tutti gli occupanti in caso di emergenza e non può ridursi all’attivazione dell’allarme e alla conta dei presenti al punto di raccolta: se le vie di esodo principali  fossero interdette? Se dal locale server uscisse del fumo? Se tra gli occupanti ci fossero feriti?
  • attuare la sorveglianza antincendio e compilare il registro antincendio (rif. DECRETO CONTROLLI) la sistematicità dei controlli ed il coinvolgimento dei lavoratori nell’attività pratica aumenta la consapevolezza e garantisce efficacia ed efficienza di intervento

Fonti: https://www.safetygroupitalia.it/prevenzione-incendi-decreto-settembre/

https://www.puntosicuro.it/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/dm-2-settembre-2021-quali-sono-gli-adempimenti-per-i-datori-di-lavoro-AR-22771/

https://mauromalizia.it/minicodice/

Altri
articoli