Progettazione antincendio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta e la risposta di Hochiki
Fonte: Ingenio, Panza Daniele – Direttore Vicedirigente – Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia 04/06/2021
Il presente lavoro illustra ed analizza i criteri per la progettazione antincendio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, con particolare attenzione al metodo proporzionale introdotto dalla regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento (DM 2 luglio 2019).
I campeggi e i villaggi turistici: come cambiano i criteri di progettazione antincendio col DM 2 luglio 2019
L’Allegato I del DPR 151/2011, riportante le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, al punto 66 richiama le strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Tali attività sono inquadrate all’Allegato III del DM 7/8/2012 come attività 66.3.B.
I criteri per la progettazione antincendio di tali attività sono disciplinati dal DM 28 febbraio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, il cui Allegato 1, contenente la regola tecnica di riferimento, è stato integralmente sostituito dall’Allegato 1 del DM 2 luglio 2019 “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.
DM 2 luglio 2019 e l’applicazione agli edifici esistenti: cosa cambia nel metodo proporzionale
La regola tecnica si applica sia alle attività di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, e disciplina, al Titolo II, un metodo proporzionale, applicabile alle attività esistenti, utile a identificare e caratterizzare le misure di sicurezza antincendio proporzionate al rischio specifico dell’attività.
Il DM 28 febbraio 2014, modificato dal DM 2 luglio 2019: cosa cambia
La regola tecnica di prevenzione incendi in allegato al DM 2 luglio 2019 è costituita da due Titoli, il Titolo I ed il Titolo II.
Il Titolo I riporta le definizioni utili per l’applicazione della norma e si articola in un Capo I, relativo alle nuove attività, e in un Capo II, con la disciplina riferita alle attività esistenti.
Il Titolo II, come anticipato, declina un metodo proporzionale per la progettazione antincendio delle attività esistenti, adottabile in alternativa ai dettami del Titolo I Capo II.
In generale, il Titolo I Capo I si applica, oltre che alle nuove attività, anche a quelle esistenti in caso di completa ristrutturazione. Inoltre, le disposizioni del Titolo I Capo I si applicano anche agli impianti ed alle parti oggetto di modifica o di ampliamento delle attività esistenti, come riportato all’art.4 comma 2 del decreto, con l’ulteriore prescrizione che in caso di aumento di superficie maggiore del 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio dell’intera attività devono essere adeguati, per tutta l’attività, alle disposizioni previste per le nuove attività. Inoltre, in caso di modifiche o ampliamenti, è possibile applicare il Titolo II ma all’intera struttura ricettiva.
Infine, in caso di attività esistenti all’entrata in vigore del decreto in parola, si applicano le disposizioni del Titolo I Capo II o in alternativa le disposizioni del Titolo II.
Introdotte alcune definizioni particolari
In relazione alla specificità delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, il decreto introduce alcune definizioni particolari. Viene definita, ad esempio, la capacità ricettiva della struttura, da intendersi come il numero di persone che possono essere ospitate, desumibile dal numero di piazzole attrezzate per “unità abitative prontamente rimovibili “(tende, caravan, camper, ecc.), considerando 4 ospiti per ogni piazzola, e dal numero di ospiti nelle “unità abitative fisse” (bungalow, chalet, case mobili, ecc.), ovvero dal numero di persone contenuto nell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività.
Viene poi definito il cosiddetto “punto fuoco”, ossia il luogo della struttura ricettiva allestito per la cottura dei cibi con barbecue, griglia o altri sistemi a fiamma libera.
Dal punto di vista funzionale, si considera quale area dell’insediamento ricettivo quella delimitata e/o recintata contenente l’insieme delle aree con le unità abitative e di servizio e le zone di pertinenza.
Infine, sulla base della capacità ricettiva degli insediamenti, le attività sono inquadrabili come Tipo 1 (capacità ricettiva fino a 400 persone, non rientranti nel campo di applicazione della regola tecnica), Tipo 2 (capacità ricettiva compresa tra 401 e 3.000 persone) e Tipo 3 (capacità ricettiva superiore a 3.000 persone).
L’individuazione delle misure di sicurezza antincendio
Definita la categoria del centro, si individuano quindi le adeguate misure di sicurezza antincendio, utili a fronteggiare l’insorgere degli scenari emergenziali ed a contrastare le criticità quando esse si manifestano.
Le misure di sicurezza afferiscono a: organizzazione generale; precauzioni; comunicazioni; allontanamento; contrasto.
In relazione all’organizzazione generale, qualora si registri la condizione di interdipendenza della struttura ricettiva, è richiesto un raccordo con i gestori degli spazi adiacenti, onde determinare le linee di coordinamento delle azioni in emergenza. Si definiscono poi le zone di sicurezza relativa, interne e/o esterne al centro, le quali si caratterizzano per la separazione con elementi parafuoco, per la possibilità di accesso ed esodo indipendenti rispetto all’area coinvolta dall’evento incidentale, per la sussistenza di dimensioni idonee a contenere le persone presenti in struttura. Il servizio di sicurezza interno dedicato alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze deve essere dimensionato in modo da assicurare la costante copertura delle esigenze dell’insediamento; inoltre, il personale deve essere opportunamente formato ed addestrato e coinvolto in esercitazioni antincendio da effettuarsi almeno una volta all’anno. Completano, in ultimo, le misure di organizzazione generale, l’atlante di caratterizzazione antincendio, il registro della sicurezza ed il piano di emergenza ed evacuazione.
Le misure di precauzione sono implementate per prevenire il verificarsi dell’incendio, contenendo sensibilmente gli inneschi e determinando condizioni inidonee all’insorgenza del fenomeno.
Le misure connesse alla comunicazione incidono sulla efficiente, efficace e funzionale comunicazione esterna, interna e tra addetti per il coordinamento dell’emergenza, mentre le misure per l’allontanamento sono finalizzate a garantire un agevole esodo.
La regola tecnica, infine, approfondisce le misure per il contrasto all’incendio, ovvero quelle misure tese ad assicurare lo spegnimento, il contenimento per scongiurare la propagazione, l’intervento con efficacia dei soccorritori esterni.
Innanzitutto, tutte le aree della struttura ricettiva devono avere una dotazione di base con estintori idonei; inoltre, particolare attenzione deve essere riposta nella individuazione e nel dimensionamento delle risorse di primo intervento e dell’approvvigionamento idrico.
Qualora l’insediamento abbia una rete idrica antincendio antecedente alla entrata in vigore del decreto, la stessa deve possedere i requisiti previsti dal decreto stesso, in funzione della categoria (A, B, C, D, E) e dell’indice di vulnerabilità (1, 2, 3, 4). In caso di assenza di rete idrica antincendio o in caso di presenza di una rete con prestazioni inferiori, si dovranno garantire risorse idriche con dispositivi antincendio mobili, le cui caratteristiche sono disciplinate dal decreto sempre in funzione dai suddetti parametri di riferimento per l’attività. In caso invece di realizzazione di una nuova rete idrica antincendio, la stessa dovrà rispettare le prescrizioni previste per le nuove attività.
Le fonti di approvvigionamento dei mezzi dei soccorritori e di quelli mobili interni possono coincidere con una riserva idrica oppure con uno o più idranti alimentati da rete pubblica o privata, raggiungibili con un percorso al massimo pari a 500 m dal confine dell’attività. Le caratteristiche delle fonti idriche sono indicate dal decreto sempre in funzione della categoria dell’attività e dell’indice di vulnerabilità della struttura ricettiva.
Prodotti Hochiki al “Campeggio del Garda”
Lo Studio Albertini di Verona, incaricati di individuare una gamma di dispositivi di sicurezza antincendio che potesse proteggere al meglio gli ospiti e lo staff del camping, hanno collaborato strettamente con Hochiki per predisporre un sistema di evacuazione di emergenza che potesse essere installato in tutta l’ampia struttura ricettiva.
Combinando questo sistema intelligente con i 31 Totem installati in tutto il camping, siamo stati in grado di fornire una rete completamente integrata in grado di coprire l’intera area.
Su ogni Totem sono installati un pulsante manuale con istruzioni multilingua e segnaletica UNI ISO 7010, come richiesto dal Decreto Ministeriale, e una sirena CHQ-WSB2 in grado di fornire il segnale ottico-acustico in caso di emergenza. I dispositivi hanno un grado di protezione IP65 o superiore, per consentire il funzionamento tutto l’anno.
Il sistema Totem di Hochiki Italia è ideale per progetti su larga scala, come nel caso del Campeggio del Garda. Potendo collegare più centrali in rete, il sistema può essere diviso in zone e rendere la connessione più sicura e affidabile. Il sistema può essere tuttavia gestito e monitorato da un solo pannello di controllo che permette di controllare contemporaneamente lo stato di tutti i Totem installati nell’area. In questo modo, i responsabili della sicurezza possono testare, attivare e identificare eventuali incidenti o emergenze 24 ore su 24, riducendo così i costi operativi.
I punti di chiamata d’emergenza Totem sono posizionati in modo uniforme in tutta la struttura per assicurare che siano accessibili e visibili da tutti gli ospiti e dal Personale in qualsiasi momento.
Una soluzione di alto livello
Totem è totalmente conforme con quanto indicato dal Decreto Ministeriale in materia di gestione delle emergenze per strutture turistico-ricettive all’aperto. Il decreto stabilisce che tutte le strutture esistenti con capienza oltre le 400 persone devono adottare un sistema adeguato di evacuazione di emergenza. Come indicato dal Decreto, l’area a campeggio deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80m. La segnalazione di allarme deve determinare una segnalazione ottica e acustica presso un luogo presidiato durante le ore di attività.
Le funzionalità del sistema Totem di Hochiki Italia sono perfettamente in linea con questi requisiti, rendendoli adatti per una vasta gamma di ambienti esterni.
Per saperne di più sui prodotti Hochiki vi consigliamo di leggere anche i nostri articoli riguardanti la nuova soluzione software- L@ti-view e quello sugli impianti di rivelazione e segnalazione incendi.